Art. 2.
(Scioglimento del Corpo della guardia
di finanza).

      1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto e gli appartenenti entrano a far parte dei ruoli dell'amministrazione della polizia tributaria secondo le modalità e i criteri di inquadramento stabiliti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23.

 

Pag. 6